DALLA VEDOVA
STUDIO LEGALE


PROJECT FINANCE


DATA : 14 / 09 / 2015

Obiettivo del documento

Sintetizzare in via generale i passaggi essenziali di una procedura di project finance ex art. 153, comma 19 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, con l’obiettivo di :

a. essere originatori di un progetto (realizzazione di una autostrada, di una marina, di un data center, della prestazione di un servizio, etc.);

b. ottenere un diritto di prelazione sull’aggiudicazione del progetto;

c. essere rimborsati delle spese, nei limiti di legge, in caso di (i) mancata aggiudicazione della gara al promotore e (ii) carenza di volonta’ del promotore di esercitare la prelazione.


1. ATTIVITA’ PRELIMINARE

1.1 Il Proponente redige progetto di Project Finance avente ad oggetto opere o servizi (con SLA specifici). Senza finanziamento pubblico.

1.2 Progetto P.F. significa redazione dei seguenti principali documenti :

a. progetto preliminare;

b. piano economico-finanziario (con specificazione dell’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno) e delle caratteristiche del servizio e della gestione);

c. minuta di convenzione;

d. asseverazione del piano sub b da parte di istituto di credito o società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari o da una società di revisione;

e. autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti necessari per la presentazione della proposta.

1.3 PA, dopo preliminari consultazioni, riceve il Progetto P.F. e valuta la sussistenza di un pubblico interesse.

In esito a tale valutazione, la PA ha la possibilità di:

a. chiedere modifiche al Progetto P.F.; oppure b. confermare il Progetto P.F..

1.4 Se PA ritiene che il Progetto P.F. sia congruo, inserisce il progetto nella programmazione triennale o negli strumenti di programmazione approvati, nomina il Proponente come Promotore e indice una gara.

1.5.REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E GARANZIE

Possono partecipare alla gara i soggetti:

a) con i requisiti previsti per il concessionario (anche associando o consorziando altri soggetti)1, fermi restando i requisiti generali previsti per i partecipanti alle procedure di affidamento2;

1 Art. 95 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n . 163,

vd. Allegato n. 5.

2 Art. 38 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, vd. Allegato n. 2.

b) dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali3 ;

c) di cui agli artt. 344 e 90, comma 2, lettera b)5 del Codice dei contratti pubblici, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.

Sono altresì previste le seguenti cauzioni :

a) cauzione richiesta a garanzia dell’offerta pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando; b) impegno a versare, nel caso di indizione della gara, una cauzione pari al 2,5 per cento del valore dell’investimento.

1.6.LOCAZIONE FINANZIARIA

Le proposte possono riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità.

2.GARA E PRELAZIONE PROMOTORE

2.1 Alla gara partecipa il Promotore. Il Progetto P.F. approvato è posto a base della gara.

2.2 Il Promotore puo’ risultare aggiudicatario o non aggiudicatario.

2.3 Se non aggiudicatario, il Promotore ha l’opzione di adeguare l’offerta tecnica ed economica a quella

dell’aggiudicatario e risultare lui stesso (promotore) aggiudicatario.

Il Promotore aggiudicatario dovra’ versare le spese di partecipazione all’aggiudicatario (precedente) nei limiti di un tetto di spesa pari al 2,5% del valore dell’investimento.

Il Promotore se decide di non esercitare prelazione avra’ il rimborso delle spese dall’aggiudicatario nei limiti di un tetto di spesa pari al 2,5% del valore dell’investimento.

3.FINANZIAMENTO Una combinazione di :

debito bancario;
equity;
emissione project bond – assistiti o meno da garanzia emessa da primario istituto pubblico o privato.

4.FLUSSI DI TITOLARITA’ A FAVORE DEL PROMOTORE

In vigore dal 1 gg di assunzione di oneri contrattuali a fronte di richiesta, nel Progetto P.F. andato a gara, di versamento di un deposito e di pagamenti successivi.

5.RISCHI

Primario: mancato pagamento da parte di PA, non piu’ alto o diverso di quello di una ordinaria
partecipazione a gara Consip.

6.DURATA DELLA CONCESSIONE

Limite massimo di durata: 30 anni. Deroghe:
i) >30 anni;
ii) 50 anni.

3 Art. 95 del Regolamento, vd. Allegato n.5.

4 vd. Allegato n.2.

5 Ibidem.

6 Tale deroga ha l’obiettivo di garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione nonché evitare un vulnus ai principi di concorrenza e consente di superare il limite massimo di durata fissato in 30 anni sulla base di una valutazione complessiva del rendimento, della percentuale del prezzo rispetto all’importo totale dei lavori e dei rischi connessi al mutamento delle condizioni di mercato.

7.PRESUPPOSTI – REVISIONE DEL PIANO – INDICATORI DI REDDITIVITA’

Le variazioni del piano-economico finanziario che non siano imputabili al concessionario e che si traducano in una modifica dell’equilibrio del piano stesso comportano la sua revisione. L’equilibrio economico- finanziario è individuato sulla base di indicatori di redditività, capacità di rimborso del debito nonché attraverso la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.

7.1.SOPRAVVENIENZE

Un’ulteriore ipotesi di revisione del piano è quella relativa all’emergere di sopravvenienze non imputabili al concessionario, idonee ad incidere sull’equilibro del piano economico-finanziario, previa verifica condotta dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) sentito il NARS (Nucleo di Consulenza per l’Attuazione delle Linee Guida per la Regolazione dei Servizi di Pubblica Utilità).

8.DOCUMENTI DA REDIGERE A CURA E SPESE DELL’ORIGINATORE DEL PROGETTO (FUTURO
POTENZIALE PROMOTORE)

Vd. par. 1.2 supra, oltre proposta eventuale di variazione del Progetto P.F., in sede di gara.

ALLEGATI

A. PROCEDURA DIGITALE PF DALLA VEDOVA B. NORMATIVA E LINEE GUIDA – SINTESI

1) Linee Guida generali per la redazione del Piano Economico-Finanziario.

2) D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE:

artt. 3 (Definizioni),

34 (Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici),

38 (Requisiti di ordine generale),

75 (Cauzione a corredo dell’offerta),

90 (Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici),

143 (Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici),

144 (Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici),

153 (Finanza di progetto),

157 (Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte di società di progetto),

159 (Subentro),

160 (Privilegio sui crediti),

160-ter (Contratto di disponibilità).

3) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»:

artt. 95 (Requisiti del concessionario),

278 (Finanza di progetto nei servizi).

4) D.l. 22 giugno 2012, n.83, Misure urgenti per la crescita del Paese, come modificato dall’art. 13 del D.l. 12 settembre 2014, n. 133. Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive :

artt. 1 (Integrazione della disciplina relativa all’emissione di obbligazioni
e di titoli di debito da parte delle 
società di progetto-project bond),

7 Tale deroga si applica alle concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro.

13 (Misure a favore dei project bond);

Fine documento


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